La Lente Italia dei Valori Circolo di Capoterra e della Sardegna Sud Occidentale






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Il Partito - Italia dei Valori PDF Stampa E-mail
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Saturday 02 February 2008

STATUTO NAZIONALE

Art. 1 – Denominazione, sede, durata e contrassegno

E' costituita una libera Associazione politica e culturale denominata "ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO”, ovvero nella forma abbreviata “ITALIA DEI VALORI” oppure solo "IDV".
La sede sociale, legale ed amministrativa dell’Associazione viene fissata in Milano, Via Casati, 1/A. La sede politica e culturale in Roma, via dei Prefetti 17. Possono essere istituite altre sedi nazionali e internazionali, centrali e periferiche.
L'Associazione ha durata quinquennale, successivamente prorogabile tacitamente ogni 3 anni consecutivamente.
L’Associazione ha un proprio contrassegno cosi definito: “Linea di circonferenza azzurro-europa con all’interno del cerchio, nella meta’ superiore del campo, su sfondo azzurro decrescente dall’alto verso il centro la figura stilizzata di un
 gabbiano in quadricromia con i colori – da sinistra verso destra – in rosso, giallo, verde, celeste, azzurro (quest’ultimo da sfumato ad intenso) e con la scritta "LISTA” in maiuscolo corsivo colore nero, posta in posizione centrale e spostata a sinistra del cerchio, sopra la scritta “Di PIETRO” (di colore azzurro-europa) in maiuscolo, a caratteri cubitali, corsivo, con il puntino sulla “i” di colore rosso e con quest’ultima lettera piu’ piccola rispetto alle altre, la “o” in parte sotto l’ala destra del gabbiano; inoltre con la scritta “ITALIA DEI VALORI” in maiuscolo, a semicerchio lungo la circonferenza interna inferiore del cerchio stesso”. Il contrassegno puo' ssere modificato.

Art. 2 – Oggetto sociale e struttura organizzativa

L’Associazione promuove la realizzazione di un partito nazionale organizzato in forma federale su base territoriale regionale riconoscendo il livello regionale alle province autonome di Trento e Bolzano. Il medesimo stato e' riconosciuto
all'insieme delle circoscrizioni estere, mentre i singoli Stati esteri, si potranno dare ma medesima struttura prevista per il livello provinciale.
Le strutture regionali e territoriali del partito hanno propria autonomia e responsabilità statutaria, amministrativa, contabile, fiscale e civile, nel rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto. Esse non possono in lcun modo vincolare o impegnare l'Associazione.
Agli "Statuti regionali" del partito compete il compito di definire l'assetto organizzativo e rappresentativo al loro livello ed a quelli sottostanti. Gli Statuti regionali, nel disciplinare quanto di loro competenza, devono attenersi – per essere
riconosciuti politicamente dall’Associazione - ai principi fondamentali desumibili dal presente Statuto e devono prevedere almeno la figura di un Coordinatore Regionale, di un Organo assembleare regionale, di un Esecutivo Regionale, del Tesoriere Regionale e di un Organo Regionale di controllo e garanzia. E' compito degli Statuti Regionali regolamentare l’individuazione delle cariche e degli incarichi di partito e dei delegati assembleari.
A loro volta gli Statuti Regionali, possono prevedere articolazioni territoriali su basi provinciali, comunali o di altri ambiti, purché essi non contrastino sotto alcun profilo e non impegnino in alcun modo la presente Associazione.
Le strutture nazionali e territoriali del partito a qualsiasi livello possono concorrere alle competizioni elettorali e referendarie previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta che dovrà essere di volta in volta rilasciata, a pena di nullità, dal Presidente dell’Associazione o suo delegato.
Le strutture e gli organi regionali e territoriali del partito decadono con provvedimento del Presidente dell’Associazione o dell'Esecutivo Nazionale, in caso di grave violazione dello Statuto Nazionale o delle direttive di ordine generale
impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal caso il Presidente dell'Associazione (o suo sostituto) provvede a ricostruire, parzialmente o totalmente, un nuovo rapporto politico fiduciario con gli stessi od altri soggetti anche promuovendo nuove assemblee fra i simpatizzanti o nuove aggregazioni. Gli Organi elettivi del partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal presente Statuto associativo o dagli Statuti Regionali del partito.

Art. 3 – Finalità del partito

L'Italia dei Valori e' un partito politico autonomo ed indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di proposta, di elaborazione, di confronto democratico, un po’ Movimento e un po’ partito organizzato, al riparo dalle pastoie tanto del modello di partito ideologico, quanto di quello di mero comitato elettorale. Il partito può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche raggruppandosi con altre forze politiche, sociali e culturali previa specifica ed espressa autorizzazione – e nei limiti anche temporali della delega scritta - che dovrà essere di volta in volta rilasciata dal Presidente (ovvero da suoi delegati).
Il partito si riconosce nell'insieme delle grandi culture riformiste del novecento: la cultura cattolica della solidarietà sociale e familiare, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell'economia di mercato, della liberta' individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza alle quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale.
L'Italia dei Valori vuole integrare i tradizionali valori di libertà, uguaglianza, legalità e giustizia con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa, partecipazione ed europeismo, nel quadro di un sempre piu’ avanzato federalismo europeo.
Obiettivi primari del partito sono la riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione, un reale federalismo, lo sviluppo di una sana economia di mercato, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai conflitti di interessi, con
una seria e concreta divisione e autonomia tra i poteri. L’Italia dei Valori auspica uno sviluppo sociale basato non solo sulle regole del commercio, ma anche su interventi correttivi per renderle più favorevoli ai soggetti piu' deboli, specie nei paesi e nelle aree territoriali povere ed arretrate, favorendo un’equa ripartizione delle risorse. Alla globalizzazione dei mercati deve corrispondere una reale libera concorrenza e soprattutto la globalizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Art. 4 – Soci e organi dell'Associazione e loro poteri

Sono soci coloro il cui nominativo risulti inserito nel libro soci dell’Associazione a seguito di accettazione della loro richiesta da parte del Presidente fondatore (fino a quando rimane in carica) e successivamente dall’Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei propri componenti. L'accettazione deve risultare da atto notarile. La partecipazione all’Associazione e’ individuale e personale e dura fino a revoca o recesso per dimissioni o per le altre cause previste per legge.
Organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, Il Presidente ed il Tesoriere.
Al Presidente dell'Associazione spettano i compiti di cui al successivo art. 10
Al Tesoriere spettano i compiti di cui al successivo art. 11;
Tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al potere dell'Associazione (od a suo sostituto).
Salvo quanto disposto in via transitoria dal presente Statuto con riferimento ai poteri del Presidente fondatore, l’Assemblea dei soci:

  • - nomina e revoca il Presidente dell’Associazione e può decidere lo scioglimento dell’Associazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
  • - approva lo schema del rendiconto preventivo e consuntivo dell’Associazione.
  • - e’ titolare del simbolo richiamato all’art. 1 dello Statuto;
  • - modifica ed integra il presente Statuto;
  • - approva la ripartizione e l’utilizzo del patrimonio sociale, dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati;
  • - e’ titolare del dominio del sito internet del Partito ed in particolare del sito www.italiadeivalori.it.
  • - risponde, nei limiti di legge, delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

L’Assemblea dei soci delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5 - Adesioni al partito

L’adesione politica al partito e’ su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo le diverse indicazioni degli Statuti e delle strutture regionali e nazionali del partito.
L’adesione al partito e’ di tipo politico e non comporta l’assunzione della qualita’ di soci dell’Associazione e quindi no rispondono delle obbligazioni patrimoniali dell'Associazione e non ne limitano in alcun modo i diritti.
Possono iscriversi al partito - in qualita' di aderenti - tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto Nazionale e da quelli Regionali.
Le adesioni sono individuali e collettive. Possono aderire persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividono le finalità e intendono perseguire gli obiettivi espressi nel presente Statuto.
Non possono aderire coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del partito, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò preposti.
Le adesioni vanno proposte alle strutture regionali e da queste accettate. Sono possibili richieste di adesioni direttamente alla struttura Nazionale, nel qual caso i nominativi sono rimessi alle strutture regionali per la valutazione dell'accettazione.
Le strutture territoriali provvedono, secondo le indicazioni contenute negli Statuti e nei Regolamenti Regionali, a comunicare alla Sede Nazionale le adesioni al Partito, unitamente alle eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni. La Sede Nazionale cura la tenuta e l'aggiornamento del "Registro generale aderenti". Trasmette periodicamente alle varie sedi territoriali l'elenco aggiornato.
Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornato gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno al partito.
L’adesione al partito comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni delle singole strutture regionali. Le strutture regionali indicano l’entità, le modalità di ripartizione ed utilizzo dei fondi provenienti dalle adesioni. La struttura Nazionale del Partito non e’ destinataria delle somme in questione ne’ in alcun modo può essere chiamata in causa rispetto alle stesse.
Compete alle strutture nazionali valutare la congruenza della quota di iscrizione prevista dalle singole strutture regionali.
Tutti gli eletti che si riconoscono nell’IDV, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del Partito proporzionalmente all'incarico ricoperto. I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento. L’Esecutivo Nazionale del partito indica l’entità e le modalità di ripartizione ed utilizzo dei predetti fondi. A tutti gli aderenti compete il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all’interno del Partito. Tale diritto può essere esercitato ad ogni livello solo personalmente ed e' esclusa ogni facoltà di delega. La qualità di aderente si perde per dimissioni, mancato rinnovo dell’adesione ed espulsione e può essere sospesa.
Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisano fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del partito.
L’adesione all’Italia dei Valori e’ incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Partiti politici.
Chi intende recedere dall'adesione al Partito deve darne comunicazione per iscritto alle strutture regionali competenti o direttamente alla struttura nazionale. Il recesso
ha effetto immediatamente.
Il Presidente e l'Esecutivo Nazionale possono nominare membri onorari.

Art. 6 – Le Associazioni di base (Circoli)

Le Associazioni di base o Circoli sono libere associazioni di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo sviluppo politico del Partito ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del paese.
I Circoli sono territoriali e tematici (questi ultimi anche senza riferimento ad un ambito territoriale).
Ogni Circolo opera in piena autonomia statutaria, amministrativa, contabile e civile e determina autonomamente il proprio programma di attività purché non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali, regionali e territoriali del Partito.
I circoli non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare l'Associazione, ne' utilizzare il contrassegno del partito senza il consenso espresso degli Organi statutari dell'Associazione.
Possono costituirsi in Associazioni di base gli aderenti del Partito che perseguono finalità di comune interesse. Le Associazioni di base territoriali concorrono e realizzano iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi del Partito stesso. Ad esse non compete la rappresentanza del Partito sul territorio.
Possono coesistere più Associazioni di base nella medesima realtà territoriale.
I Circoli possono costituirsi anche all’estero e fra soggetti residenti all’estero ed in Italia. Sono possibili forme spontanee di coordinamento delle Associazioni di base nei diversi livelli territoriale e tematici.
Ad esse deve essere assicurata l’attiva partecipazione alla vita politica del Partito e va favorita la presenza di loro rappresentanti negli organismi elettivi territoriali del Partito.
Gli Statuti Regionali possono prevedere e disciplinare i casi in cui e’ possibile l’iscrizione a piu’ associazioni di base tematiche e territoriali.
L’Associazione di base territoriale comunale è costituita, di norma, con la presenza di un minimo di 10 aderenti nei Comuni sino a 10.000 abitanti e di 20 aderenti in quelli con popolazione superiore.
Il riconoscimento alla costituzione delle Associazioni di base compete alla struttura di coordinamento regionale che vi provvede secondo le indicazioni dello Statuto e dei Regolamenti Regionali. Alla struttura Nazionale viene data tempestiva comunicazione della costituzione dei circoli e della loro composizione, al fine della loro registrazione nel "Registro Nazionale dei Circoli" e per poter esercitare il potere di verifica della compatibilità dell’attività svolta dai circoli con l’interesse generale.

Art. 7 – Organi e Strutture Nazionali del partito

Gli organi e le strutture nazionali del partito sono:

  • l’Assemblea Nazionale (o Congresso);
  • l’Esecutivo Nazionale;
  • il Presidente e l'Ufficio di Presidenza;
  • l’Assemblea Nazionale degli Eletti;
  • il Coordinamento dei Dipartimenti Tematici;
  • il Tesoriere Nazionale ed il Collegio dei Revisori Contabili;
  • Il Collegio Nazionale di Garanzia.

Il Presidente e l’Esecutivo Nazionale del partito possono individuare altre strutture od organi nazionali ritenuti utili e funzionali al buon andamento del Partito.
Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti se non diversamente stabilito.
Gli organi e le strutture del partito sono di tipo politico e quindi non rispondono delle obligazioni dei soci dell’Associazione e non ne limitano in alcun modo i diritti.

Art. 8 – Assemblea Nazionale dei Delegati (Congresso)

L’Assemblea Nazionale dei Delegati definisce ed indirizza la linea politica dell’Italia dei Valori. Si riunisce in via ordinaria ogni due anni e comunque ogni volta se ne ravvisi la necessità, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o inerzia, della maggioranza assoluta dei componenti dell’Esecutivo Nazionale.
Partecipano al Congresso Nazionale:

  • gli eletti e gli amministratori a qualsiasi titolo aderenti all’Italia dei Valori;
  • i componenti dell’Esecutivo nazionale;
  • i coordinatori, i responsabili e i referenti a qualsiasi livello riconosciuti dal partito;
  • i Presidenti delle Associazioni di base (o circoli) tematici e territoriali riconosciuti dal partito.
  • i candidati alle elezioni politiche europee, nazionali e regionali aderenti al partito;
  • i delegati regionali e territoriali individuati secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Regolamento congressuale o indicate dal Presidente nazionale;
  • i componenti dei Dipartimenti Tematici Nazionali ed i Responsabile Regionale dei Dipartimenti Tematici;
  • il Tesoriere Nazionale;
  • i rappresentanti di associazioni riconosciute dal Partito;
  • altre personalità e rappresentanti indicati dall’Esecutivo Nazionale del partito o dal Presidente dell’Associazione.

Non sono ammesse deleghe ed il Congresso delibera, se non diversamente stabilito, qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto e’ palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Si procede a scrutinio segreto se almeno un terzo dei presenti lo richiede. Ad ogni riunione il Presidente Nazionale nomina un segretario, il quale redige il verbale della seduta.

Art. 9 – L’Esecutivo Nazionale

L’Esecutivo Nazionale e' l'organo di conduzione della politica nazionale del Partito ed a tal fine:

  • attua le direttive indicate dal Congresso e realizza le attivita’ politiche concrete del Partito.
  • approva o ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti.
  • adotta o ratifica provvedimenti in materia di sospensione, scioglimento o commissariamento di organi Regionali e territoriali, in caso di necessita’.
  • approva o ratifica i programmi elettorali.
  • Individua ed approva la designazione dei candidati per le elezioni politiche nazionali ed europee.
  • Ratifica quelle per le altre elezioni.
  • Può istituire specifiche Consulte tematiche.
  • Decide sulla denominazione e sull’uso del simbolo adottate dal partito a tutti i livelli in occasione di elezioni politiche o amministrative.
  • Coordina le attività di comunicazione.
  • Può, in caso di grave necessita’, revocare gli incarichi o sciogliere gli Organi di Coordinamento Territoriali (Regionali, Provinciali e Comunali), nominando un Commissario con l’incarico di dirigere temporaneamente le attivita’ del partito nel territorio interessato e convocare al piu’ presto il corrispondente organismo elettivo.

Fanno parte dell’Esecutivo Nazionale:

  • il Presidente Nazionale dell’Associazione che ne assume la Presidenza.
  • i Coordinatori Regionali del partito (e quelli ad essi parificati a norma del presenteStatuto) ed i componenti dell'Ufficio Nazionale di Presidenza nominato dal Presidente.
  • Il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia;
  • il Tesoriere dell’Associazione;
  • il Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti Tematici del partito;
  • il Responsabile nazionale degli enti locali;
  • il Presidente dell’Assemblea Nazionale degli Eletti;
  • i capigruppo dell’Italia dei Valori al Parlamento nazionale ed europeo ed ai Consigli regionali;
  • Altre personalità indicate dal Presidente dell’Associazione ovvero dallo stesso Esecutivo Nazionale del partito.

L’Esecutivo Nazionale si riunisce – su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti – ogni volta se ne ravvisi la necessita’ e comunque almeno due volte l’anno.
L’Esecutivo Nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto e’ palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ad ogni riunione il Presidente Nazionale nomina un segretario, il quale redige il verbale della seduta.

Art. 10 - Il Presidente Nazionale del partito e L'Ufficio di Presidenza

La Presidenza nazionale del partito spetta al Presidente dell’Associazione. In caso di rinuncia, il Presidente del partito viene nominato dall’Esecutivo Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Presidente nazionale:

  • rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi;
  • attua il programma politico ed elettorale del Partito e ne coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;
  • convoca e presiede l’Esecutivo, dirige l’attività politica ed organizzativa, interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari, guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di rilievo;
  • sovraintende all’utilizzo del Centro Elaborazione Dati del Partito ad al Registro generale aderenti;
  • attribuisce compiti e funzioni politiche;
  • assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione;
  • nomina il Tesoriere dell’Associazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Presidente fondatore approva annualmente – fino a quando rimane in carica - il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici.
Successivamente tali approvazioni spettano ai soci dell’Associazione;
Il Presidente Nazionale costituisce e dirige l'Ufficio di Presidenza, composto da 6 -8 persone, che lo affianca e lo coadiuva nel coordinamento delle iniziative e nelle attività dirigenziali del Partito. A tale ufficio o a ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe settoriali dal Presidente o dall’Esecutivo Nazionale.
Il Presidente Nazionale viene eletto dall’Esecutivo Nazionale, dura in carica tre anni ed e’ rieleggibile.
Al Presidente Nazionale del partito spettano le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Partito.

Art. 11 – Il Tesoriere ed i Revisori Contabili

La Tesoreria nazionale del partito spetta al Tesoriere dell'Associazione.
Il Tesoriere ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell’associazione nel rispetto delle leggi vigenti.
Il Tesoriere:

  • interviene alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale;
  • ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva dell’Associazione;
  • può compiere, previa autorizzazione del Presidente dell’Associazione ovvero della maggioranza dei soci, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;
  • predispone annualmente il rendiconto economico finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici;
  • richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti ed inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto dell’Associazione;
  • ha facoltà per l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni; - può acquisire beni e lasciti per conto dell’Associazione;
  • cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali dell’Associazione e del partitoprevisti dalle leggi vigenti e ne predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo;

Il Tesoriere Nazionale e’ nominato dal Presidente dell’Associazione e dura in carica tre anni e comunque cessa dall’incarico con la nomina del successore. Può essere rieletto.
Il Collegio dei Revisori Contabili controlla la correttezza della gestione economicofinanziaria dell’Associazione, predisponendo – in occasione dell'approvazione dei rendiconti dell'Associazione – una relazione sui rendiconti presentati. Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto agli organismi previsti dalla legge.
Il Collegio dei Revisori Contabili e’ composto da tre membri iscritti all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia. I componenti sono nominati dal Presidente fondatore e successivamente dai soci dell’Associazione.
Durano in carica lo stesso tempo del Tesoriere e cessano dalla carica insieme a questo. Sono rieleggibili.

Art. 12 – Finanze e Patrimonio

L’Associazione non ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal finanziamento dei soci, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia,
L'Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Presidente fondatore (se ancora in carica) ovvero i soci decidono sulla destinazione del patrimonio residuo.
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le quote di iscrizione degli aderenti al partito (tesseramento), le quote di partecipazione degli altri eletti ed amministratori sono incamerate dalle singole Tesorerie Regionali e da queste utilizzate e ripartite secondo le direttive indicate dalle Strutture Regionali. Le predette quote d’iscrizione devono essere contenute entro parametri minimi e massimi indicati dall' Esecutivo Nazionale del partito.
La Tesoreria dell’Associazione e gli organi nazionali del Partito non sono destinatari ne’ sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali provenienti dal tesseramento o da altri privati contributi incassati direttamente in sede locale. Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale ne’ si verifica alcuna successione contrattuale.

Art. 13 – Il Collegio Nazionale di Garanzia

Il Collegio Nazionale di Garanzia ha competenza sulle questioni che riguardano il codice deontologico degli aderenti al partito, le controversie relative alle adesioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.
Il Collegio Nazionale di Garanzia e’ composto da tre membri nominati dall’ Esecutivo Nazionale ed in prima istanza dal Presidente fondatore. Elegge al proprio interno il Presidente. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di Componente Nazionale di Garanzia e’ incompatibile, per tutta la durata
dell’incarico, con altre cariche od incarichi nel Partito a qualsiasi livello.

Art. 14 - L’Assemblea Nazionale degli Eletti

L’Assemblea Nazionale degli Eletti e’ organo consultivo e propulsivo del Partito.
Coordina l’attività politica ed istituzionale degli eletti e degli amministratori che si riconoscono nell’Italia dei Valori. Raccorda il loro operato con le deliberazioni e le decisioni degli organi nazionali e territoriali del Partito. Svolge compiti informativi e formativi.
Costituisce principio fondamentale che gli eletti in elezioni di ogni ordine e grado deve essere assicurata una rappresentanza negli organi collegiali dell’Italia dei Valori.
Fanno parte dell’Assemblea Nazionale degli Eletti tutti gli eletti del Partito nelle istituzioni europee, nazionali e territoriali (comprese le circoscrizioni comunali ed ogni altro organo immediatamente e direttamente rappresentativo dell’elettorato).
Ne fanno altresì parte gli aderenti che ricoprono incarichi nelle Giunte e nei Governi e sottogoverni locali e centrali.
Nella scelta delle candidature e nella formazione delle liste deve essere assicurato laddove possibile il coinvolgimento degli aderenti nel rispetto dell’equilibrio dell’equa rappresentanza fra i sessi con almeno il 30% di ciascun genere. Si deve inoltre tenere conto del radicamento territoriale dei candidati.
L’Assemblea Nazionale degli Eletti nomina al proprio interno il Presidente dell’Assemblea che dura in carica due anni e comunque fino alla data di nomina del suo successore ed e’ rieleggibile. In prima istanza tale nomina viene effettuata dal Presidente fondatore.

Art.15 - Il Coordinamento Nazionale dei Dipartimenti Tematici

Il Coordinamento dei Dipartimenti Tematici e’ costituito dall’insieme dei Dipartimenti di cui l’Italia dei Valori si munisce per meglio esplicare la propria attività politica ed istituzionale.
L’insieme dei Dipartimenti Tematici e’ diretto dal Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti Tematici, nominato dall’ Esecutivo Nazionale o dal Presidente. Il Coordinatore dura in carica due anni e comunque fino alla data di nomina del suo successore ed e’ rieleggibile.
Il Coordinamento dei Dipartimenti ed i singoli Dipartimenti si organizzano al loro interno e nel territorio secondo le indicazioni di un proprio “Autoregolamento funzionale” di cui si devono munire. Il Regolamento del Coordinamento dei Dipartimenti e’ approvato dall’Esecutivo Nazionale. Gli altri dall’insieme dei Coordinatori dei Dipartimenti.
I Dipartimenti Tematici devono essere “aperti” al contributo degli aderenti e prevedere l’individuazione, per ogni Regione, di un Responsabile Regionale dei Dipartimenti Tematici.
Il Responsabile Regionale dei Dipartimenti Tematici svolge funzione di collegamento tra i Dipartimenti Tematici Regionali e quelli Nazionali e sovrintende ai Dipartimenti Tematici Regionali, che potranno essere costituiti in piena autonomia da ciascuna Regione e senza vincoli (la soluzione dipenderà dalla situazione locale, dal tipo di competenze ivi esistenti, dal numero di persone disponibili a collaborare).
Ancorché “Laboratorio politico” del Partito, i Dipartimenti Tematici non ne definiscono la linea politica, che e’ invece determinata dagli organismi competenti (Congresso, Direzione ed Esecutivo Nazionale, Presidente) a supporto dei quali i Dipartimenti operano, formulando pareri e proposte.
Il Coordinamento dei Dipartimenti Tematici individua l’ambito di operatività dei vari Dipartimenti, le singole priorità e può autorizzare l’organizzazione del loro lavoro in sottostrutture funzionali e territoriali.

Art. 16 – Disposizioni transitorie

In deroga ed a migliore specificazione a quanto previsto dal presente Statuto, valgono le seguenti disposizioni transitorie:

a) Fino allo svolgimento del primo Congresso, i compiti dello stesso sono svolti dal Presidente dell’Associazione e dall’Esecutivo Nazionale del partito.
b) Fino a sua rinuncia, il ruolo di Presidente dell’Associazione viene assunto dal fondatore del Partito, on.le Antonio Di Pietro.
c) Fino a sua rinuncia, al Presidente fondatore – ed esclusivamente a lui, salvo sue deleghe espresse - spettano i seguenti ulteriori compiti:
  • - titolarità del simbolo richiamato all’art. 1 dello Statuto;
  • - modifica ed integrazione del presente Statuto;
  • - approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo;
  • - ripartizione e utilizzo dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati;
  • - approvazione degli Statuti regionali del partito (anche con riferimento alle specifiche modalità di individuazione dei delegati assembleari);
  • - delega scritta per la presentazione delle liste ed il deposito del simbolo;
  • - supervisione del Registro generale aderenti e del Registro generale Circoli;
  • - titolarità dei siti internet nazionali del Partito e del giornale del Partito;
  • - definizione delle candidature alle elezioni politiche europee e nazionali;
  • - interventi cautelari urgenti - ivi compreso i provvedimenti di decadenza ed il commissariamento nelle varie realtà regionali e territoriali - in caso di grave violazione dello Statuto o delle direttive di ordine generale impartite ovvero per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;
  • - nomina del Tesoriere;
  • - assegnazione di incarichi retribuiti;
  • - autorizzazione per lo svolgimento della prima Assemblea Regionale dei Delegati ed approvazione del preventivo Regolamento congressuale;

d) fino allo svolgimento della prima Assemblea Regionale dei Delegati, le strutture politiche ed organizzative regionali e territoriali del Partito rimangono quelle riconosciute a seguito delle assemblee svolte, con le modifiche e le integrazioni eventualmente apportate o che saranno operate dal Presidente fondatore o dall’Esecutivo Nazionale;
e) i primi Statuti delle Regioni ed i relativi Regolamenti Congressuali possono essere proposti dalle strutture regionali esistenti ed hanno efficacia dalla data di approvazione dello stesso da parte del Presidente fondatore;
f) fino a quando non viene nominato il Collegio Nazionale di Garanzia, i compiti dello stesso sono assunti dal Presidente dell’Associazione (o suo delegato) o dall’Esecutivo Nazionale del partito;
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

 

Statuto Regionale

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SIMBOLO E SEDE


1. Nel rispetto del principio federalista del partito politico Italia dei Valori, è costituita nella Regione Sardegna la formazione politica, di seguito denominata “partito” che assume la denominazione “Italia dei Valori – Sardegna”,  federata  al Partito politico nazionale Italia dei Valori – Lista di Pietro, di pari nome, di cui adotta regolamenti, programmi e direttive, mantenendo una autonomia operativa e finanziaria.
2. Il simbolo del Partito Italia dei Valori  - Sardegna è quello nazionale, integrato, ove necessario per esigenze  elettorali territoriali, da altri simboli.
3. Il simbolo sarà utilizzato come contrassegno elettorale in tutte le elezioni amministrative e politiche  d'interesse nazionale ed europeo.
4. Il Coordinamento Regionale, previa autorizzazione dell'organizzazione nazionale del partito, potrà decidere deroghe all'utilizzo del simbolo nell'eventualità che si partecipi alle tornate elettorali amministrative in coalizione con altre forze politiche, ovvero a tornate nazionali ed europee, ove sia opportuno fare riferimento al solo simbolo nazionale.
5. La sede legale è fissata presso la Sede regionale del Partito a Cagliari.

Art. 2 -  FINALITA'


1.L'Italia dei Valori come definita ed organizzata ai sensi del comma 1 del precedente articolo 1, è una formazione politica autonoma da altri partiti o formazioni politiche, senza scopo di lucro,  radicata nel territorio e presente nelle istituzioni, che ha la sua matrice nelle grandi culture riformiste del Novecento: la cultura cattolico-democratica della solidarietà sociale e familiare, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell'economia di mercato, della libertà individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza, alle quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale.
2.Il Partito tende ad affermare i valori democratici tradizionali della cultura europea di libertà, uguaglianza e giustizia, integrandoli con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, democrazia partecipativa, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa ambiente, europeismo, nel quadro di un sempre più avanzato federalismo europeo, pur conservando i  valori del sardismo e dell'identità della Sardegna, nei suoi diversi aspetti, che debbono costituire riferimento costante di ispirazione delle scelte politiche del Partito.
3.    Obiettivi primari del Partito sono la riforma della politica secondo principi  di legalità e di democraticità, la partecipazione dei cittadini ed il rispetto della separazione tra politica e partiti da una parte, la gestione della cosa pubblica dall’altra, che deve essere esclusivamente funzionale al servizio della collettività. In questo quadro Italia dei Valori – Sardegna si impegna per:  a) la riforma dello Stato e della Pubblica amministrazione, b) un federalismo espressione di una reale autonomia locale, c) la realizzazione di uno Stato di diritto, libero da  conflitti religiosi, sociali ed economici, che attui  una seria e concreta divisione e autonomia dei poteri.
4. Caratteristica peculiare del Partito è l'affermazione della trasparenza, imparzialità,  legalità e giustizia nella vita pubblica italiana ed il rilancio della questione morale, ritenendo, oggi più che in passato, che tali caratteristiche non debbono solo interessare il nostro paese, ma coinvolgere le istituzioni internazionali ed i rapporti fra i popoli.
5. Il Partito, per il raggiungimento dei propri fini nelle pubbliche istituzioni, partecipa a consultazioni elettorali locali, nazionali ed europee.

Art. 3 -  ISCRITTI  ADESIONI ATTIVITA’


1. Gli iscritti  possono essere ordinari, sostenitori ed onorari e debbono aver compiuto il sedicesimo anno di età.
2. Non possono aderire al Partito coloro che siano stati condannati per reati di mafia, concussione o corruzione, o per altri illeciti penali contro la persona, lo Stato o la pubblica amministrazione, ancorché commessi con abuso di funzioni pubbliche, nonché quelli  condannati anche solo in I° grado di giudizio o notoriamente indagati per gli stessi reati, qualora, per il particolare carattere infamante dell’accusa, si trovino in una condizione di sostanziale incompatibilità con le finalità pubbliche del Partito.
3. Sono iscritti ordinari del Partito coloro che versano la normale quota d’iscrizione, stabilita annualmente dal Coordinamento Regionale (tenuto conto anche delle indicazioni provenienti dall'Esecutivo Nazionale) e la cui domanda di iscrizione sia stata raccolta dal Circolo locale e/o dal  Coordinamento Provinciale e confermata dal Coordinamento regionale.
4. Gli iscritti sostenitori debbono possedere analoghi requisiti e versano annualmente una quota aggiuntiva, stabilita dal Coordinamento Regionale.
5. Il Coordinamento Regionale, sentito obbligatoriamente il parere  del Collegio Regionale di Garanzia, può inoltre conferire il titolo di iscritti onorari a persone che abbiano conseguito particolari benemerenze per l'affermazione dei principi cui si ispira il Partito; essi  non pagano la quota annuale e non hanno diritto di voto.
6. L’iscritto deve condividere le finalità del Partito e sottoscrivere una dichiarazione di adesione a tali principi.
7. Gli iscritti all'Italia dei Valori partecipano alle attività del Partito;  in particolare:
   a.. Eleggono gli organi del Partito e possono essere eletti a farne parte.
   b. Esprimono le proprie opinioni liberamente e correttamente, formulando proposte e programmi al fine di contribuire  al raggiungimento degli obiettivi dell'Italia dei Valori in Sardegna.
   c. Accedono, qualora ne abbiano un interesse diretto e motivato, agli atti e ai documenti approvati o elaborati dagli organismi del Partito e sono informati sulle iniziative del medesimo.
  d. Partecipano e si impegnano attivamente nelle consultazioni elettorali e/o nei referendum per il miglior successo dell'Italia dei Valori.
   e. Improntano i rapporti interni ed esterni all'osservanza delle norme giuridiche e morali, impegnandosi ad osservare il “Codice etico” degli aderenti dell'Italia dei Valori.
   f. Conformano la propria esperienza politica ai precetti della Carta Costituzionale della Repubblica nonché ai principi e ai valori del Partito.
8. La richiesta di iscrizione, unitamente alla quota dovuta, può esser raccolta tramite i responsabili dei vari organi statutari, (membri del Coordinamento Regionale o Provinciale, Presidenti delle Associazioni di base) e trasmessa al Coordinamento della provincia  ove risiede il richiedente, che provvederà ad inviarla al Coordinamento Regionale per l'accettazione e la convalida, al fine di applicare criteri omogenei di valutazione, a mezzo di lettera raccomandata, unitamente alle quote versate o, se diversamente disposto dallo stesso Coordinamento regionale, alla percentuale di quota di competenza di quest’ultimo (vedi art. 11, c.5), nonché, qualora sia sconsigliabile l’accettazione del richiedente, con parere motivato.
9. L’iscrizione si intende definitivamente accettata e valida,  decorsi venti  giorni dalla ricezione, unitamente alla quota fissata,  da parte del Coordinamento Regionale, qualora nello stesso termine non venga comunicato all’aderente con lettera raccomandata il diniego; farà fede per la data di decorrenza annuale dell’iscrizione il timbro postale di invio e, in caso di diniego dell’adesione, per la decorrenza dei 20 giorni, dalla data di ricezione.
Il Coordinamento regionale predisporrà gli elenchi degli iscritti da trasmettere alla Sede nazionale per l’aggiornamento del  Registro nazionale degli aderenti, inviandone copia a ciascun Coordinamento provinciale per gli aderenti del suo territorio, che a sua volta, li invierà ai Coordinamenti Cittadini.
L’iscrizione deve essere rifiutata, oltre che nei casi di cui al precedente comma 2, in caso di iscrizione del richiedente ad altro partito politico, ovvero in presenza di eccezionali situazioni che rendono assolutamente sconveniente o inopportuna l’accettazione.
10. La campagna di tesseramento è sempre aperta;  l’iscrizione ha validità per tutto l’ anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).
11. Sono possibili iscrizioni direttamente alla struttura nazionale, che rimetterà i nominativi alle strutture provinciali per la valutazione dell'accettazione e l’attività di cui al comma 8 che precede.
12. Eventuali controversie sono demandate al Collegio Regionale di Garanzia.
13. Gli iscritti hanno diritto di voto attivo e passivo, possono essere eletti a tutte le cariche interne al partito,  candidarsi alle elezioni amministrative  ma possono esercitare tali diritti e poteri,  ordinariamente, solo dopo 180 (centottanta) giorni dall'avvenuta iscrizione; per le candidature alle elezioni regionali e politiche debbono essere trascorsi 12 (dodici) mesi dall’iscrizione.
14. Le decisioni in merito alla possibilità di assumere cariche interne e di partecipare alle competizioni elettorali prima dei termini indicati, sono demandate, rispettivamente, ai Coordinamenti Cittadini, ove presenti, ed al Coordinamento Provinciale per i rispettivi territori di competenza.
I primi esprimeranno un parere obbligatorio e motivato per le elezioni Amministrative Comunali,.
I secondi esprimeranno un parere obbligatorio e motivato per quelle provinciali e una decisione vincolante per quelle comunali.
Il  Coordinamento regionale esprimerà una motivata e vincolante decisione  sia per quelle Regionali che per quelle provinciali; in caso di controversia la decisione finale spetta al Collegio regionale di garanzia.
15. Dalla qualità di iscritto all'Italia dei Valori – Sardegna si decade per :
   a. Dimissioni.
   b. Mancato rinnovo dell'iscrizione entro il termine stabilito dal Coordinamento Regionale.
   c. Espulsione conseguente a :
     I) Perdita dei diritti politici.
     II) Aver subito condanne penali per reati infamanti o  per reati di mafia, concussione o corruzione, o per altri illeciti penali contro la persona, lo Stato o la pubblica amministrazione, ancorché commessi con abuso di funzioni pubbliche.
     III) Contemporanea appartenenza ad altri partiti politici.
     IV) Candidatura in liste elettorali di altra formazione politica o in liste non sostenute dall'Italia dei Valori.
     V) Mancato rispetto delle norme sul finanziamento del Partito e sui contributi allo stesso da parte degli eletti e dei destinatari di incarichi pubblici nominati per il Partito (art. 26, c.5 ).
     VI) Gravi e/o persistenti violazioni del "Codice etico"  per casi che arrecano particolare nocumento alla dignità, all'immagine e alla credibilità politica dell'  Italia dei Valori e dei suoi aderenti.
16. Sono sospesi da ogni attività del Partito gli iscritti anche solo notoriamente indagati per gli stessi reati, di cui al comma 15, lettera c, punto II che precede,  qualora, per il particolare carattere infamante dell’accusa, si trovino in una condizione di sostanziale incompatibilità con le finalità pubbliche del Partito.
17. Non saranno accettate le dimissioni, ma si  comminerà la sanzione dell’espulsione nei confronti dell’iscritto che, eletto nelle liste del Partito o da questo indicato per una carica, conseguita elettoralmente o su nomina, transiti in altra formazione politica o ne costituisca una autonoma.  
18. L’espulsione dell’iscritto è deliberata  dal Coordinamento Regionale, d'intesa con il Coordinatore Provinciale e il Presidente dell’Associazione di base di appartenenza e comunicate tempestivamente all'interessato.
19. La decadenza e la sospensione  sono  deliberate dal Coordinamento dell’ Associazione di base di appartenenza o dal Coordinamento regionale e comunicate tempestivamente all'interessato
20. Gli iscritti dichiarati decaduti, sospesi o espulsi possono proporre impugnazione al Collegio Regionale di Garanzia entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta. In tal caso il Collegio Regionale di Garanzia dovrà decidere nei termini e nei modi del suo regolamento.
21. La Commissione Regionale di Garanzia è competente a dichiarare la perdita della qualità di iscritto pronunciandosi in applicazione dello Statuto e del "Codice Etico".
22. Ogni comunicazione in merito alle richieste di iscrizione deve avvenire, di norma, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano, con firma che ne comprovi il ricevimento; non è ammessa la posta elettronica né messaggi a mezzo di telefoni cellulari o simili.
23. Tutte le comunicazioni, qualunque sia il loro oggetto e la forma in cui è ammesso il loro inoltro, vanno indirizzate alla sede legalmente riconosciuta di ogni singola struttura del Partito e di cui al successivo art. 5.

Art.  4  SIMPATIZZANTI


1.    Coloro che, anche non presentando  la domanda di iscrizione, si riconoscano nei  principi fondamentali e negli obiettivi del Partito e ne condividano la Carta dei Valori, possono essere informati e possono essere invitati a partecipare alle sue attività e nel contempo contribuire alla vita dello stesso.
2.    Essi non hanno elettorato attivo né passivo, ma possono esprimere le proprie opinioni e formulare proposte e programmi al fine di contribuire alla elaborazione della linea politica più confacente al raggiungimento degli obiettivi dell'Italia dei Valori in Sardegna.

Art.  5 - ORGANI  DEL PARTITO

1. Sono Organi del partito  ”ITALIA dei VALORI ”
   I)       L’Assemblea Regionale;
   II)     Il Coordinatore Regionale;
   III)    Il Coordinamento Regionale;
   IV)    Il Tesoriere Regionale;
   V)     L’Esecutivo regionale;                                                                                  
   VI)    Il Collegio Regionale dei Garanti;
   VII)   Il Collegio dei Revisori dei Conti;
   VIII)  I Coordinamenti provinciali;
   IX)    Il Coordinatore Provinciale
   X)     Le Associazioni di base o “Circoli”;
   XI)    I Coordinamenti cittadini.
   XII)   I Coordinatori Cittadini

Art. 6 -  NORME GENERALI SUGLI ORGANI DEL PARTITO

1. L'eletto nelle istituzioni sotto il simbolo dell'Italia dei Valori ha voto deliberativo  nelle  assemblee del Partito di livello pari o inferiore all'Istituzione in cui è stato eletto.
2. Gli organi del Partito durano in carica sino al successivo congresso che li rinnova.
3. I congressi, a tutti i livelli, vengono celebrati  almeno ogni tre anni.
4. L’elezione agli organi di Coordinamento presuppone l’iscrizione al Partito da almeno 180 giorni, come previsto dall'art. 3 comma 13°.
5. In nessuna occasione è ammessa la delega del diritto di voto.
6. Gli organi di coordinamento sono convocati e presieduti dal rispettivo Coordinatore.

Art.  7 - INCOMPATIBILITA’


1.L’incarico di Coordinatore Regionale, di Coordinatore Provinciale e di Coordinatore Cittadino è incompatibile con l’appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale ed al Consiglio provinciale, salva la possibilità di un’ apposita delibera di conferma a maggioranza qualificata dei 2/3 delle Assemblee territoriali, in deroga a tale principio.
2. Tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro comunque retribuito dal partito Italia dei Valori non possono ricoprire cariche dirigenziali a qualsiasi livello, all’interno di esso.
3. Sussiste incompatibilità fra più incarichi non elettivi, di livello  tanto amministrativo quanto gestionale, a qualunque titolo procurati dal Partito o riconducibili all’appartenenza al Partito stesso.
Tale incompatibilità sussiste anche se si cumulano quelli complessivamente attribuiti all’interno del medesimo nucleo familiare ristretto (parentela di primo grado o coniugio).
4. Sussiste, parimenti, incompatibilità  per il cumulo di incarichi  sia nelle istituzioni che negli organi esecutivi ed assembleari del partito,
E’ fatta salva la deroga  per mandati elettivi nei comuni con popolazione  inferiore ai 10.000 abitanti.
5. Il coordinatore regionale invita le persone aventi più incarichi ad optare per uno solo di essi, nel termine di 30 giorni. Non ottenendo risposta istruisce la procedura e la deferisce al Coordinamento regionale ai sensi ed ai fini di cui al combinato disposto dei commi 15, lettera c), VI, e 18 e 19 dell’articolo 3 che precede . All’esito di tale procedimento invita l’Autorità che ha conferito gli incarichi cumulati a revocarli.
6. La deroga alle incompatibilità sopra indicate, in casi del tutto eccezionali, può essere deliberata dall’Assemblea territoriale competente, a maggioranza qualificata dei 2/3, anche su proposta del Coordinamento regionale.

Art. 8 –  L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è il massimo organo politico regionale.
2. Essa svolge le seguenti funzioni:
   a..  Approva lo Statuto e ne decide le modifiche.
   b.  Indica l'indirizzo politico regionale in armonia con le linee generali del Partito.
   c.  Valuta l'insieme delle attività svolte dal Coordinatore e dal Coordinamento Regionale.
   d.  Approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio  preventivo. 
   e.  Elegge nel suo interno, con votazioni distinte:
      I) Il Coordinatore regionale
      II) Il vice-Coordinatore regionale
III) I membri del Coordinamento Regionale di propria competenza , uno per ciascuna   provincia  in numero non superiore  a 16, con garanzia di un rappresentante per provincia e della rappresentanza di genere non inferiore, ove possibile, al 40%.
      IV) il Tesoriere Regionale
      V) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
      VI)  Il Collegio Regionale di Garanzia.

3. L'Assemblea Regionale è composta da tutti gli iscritti   ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota d’iscrizione.
4. L'Assemblea, qualora gli iscritti nella regione siano in numero superiore a 500, è composta da delegati, cui spetta il diritto di voto.
5. Sono delegati di diritto il Coordinatore regionale, i membri del Coordinamento  regionale, i membri del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio di Garanzia, gli eletti a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo sul territorio, i coordinatori provinciali e cittadini, e  gli eletti di cui al punto III. Le strutture provinciali e di base designeranno i delegati nella misura di 1 ogni 10 iscritti. I  resti, se superiori a 4, danno luogo alla nomina di un ulteriore delegato.
6. L’Assemblea regionale è convocata e presieduta dal Coordinatore Regionale in via ordinaria ogni anno,  e in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità o su richiesta della maggioranza dei   due terzi del membri del Coordinamento Regionale o da 1/4 degli iscritti. 
7. In caso di impedimento del Coordinatore Regionale, l’Assemblea viene presieduta dal vice-Coordinatore.
8. L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno ed il regolamento elettorale, viene portato a conoscenza degli iscritti i mediante pubblicazione, almeno quattordici giorni prima, sul sito internet regionale e nello stesso termine trasmesso con qualunque mezzo di comunicazione ai Presidenti dei movimenti federati, delle Associazione di Base e ai Coordinatori provinciali, che ne cureranno la divulgazione.
9. Le candidature alle varie cariche direttive vanno presentate almeno 15 giorni prima della data del Congresso; in caso di  controversia  decide il Collegio Regionale dei Garanti.
10. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo per le modificazioni statutarie, che devono essere approvate da almeno i 2/3 degli aventi diritto a partecipare.
11. Le deliberazioni devono riguardare soltanto le questioni poste all'ordine del giorno.   
12. Il voto è palese su alzata di mano, ovvero, a richiesta di almeno un terzo degli intervenuti, a scrutinio segreto.
13.Per quanto riguarda le cariche, esse vengono votate a scrutinio segreto mediante scheda autenticata. Non è consentito il voto per delega.
14. Il Coordinatore Regionale, presidente dell’Assemblea, provvederà a nominare, al momento delle elezioni, un Comitato Elettorale scelto fra persone non presenti nelle liste dei candidati in numero di due, oltre al presidente, esclusi i membri del Collegio Regionale di Garanzia.
15.Per ogni Assemblea Regionale deve essere redatto apposito verbale  a cura del Segretario eletto dall’Assemblea stessa.
16. L’Assemblea che deve procedere al rinnovo delle cariche  osserva la seguente procedura:
a)    i congressi provinciali sono convocati dal Coordinatore Regionale a cominciare dall’ultima domenica del mese di gennaio, successivo all’anno di scadenza. A tal fine il responsabile regionale dell’organizzazione pubblica l’avviso di convocazione con le modalità di cui al precedente comma 8. I congressi provinciali procedono tanto al rinnovo degli organi quanto alla elezione dei delegati al congresso regionale;
b)    il Coordinatore Regionale convoca, con le modalità di cui al precedente comma 8, l’Assemblea regionale che dovrà tenersi entro due mesi dalla conclusione dell’ultimo dei congressi provinciali .

Art. 9 - IL COORDINATORE REGIONALE


1. Il Coordinatore Regionale rappresenta politicamente e legalmente il partito di fronte a terzi ed in giudizio;
 è la figura di raccordo delle molteplici istanze del Partito ed è l'espressione dei principi dello stesso; esercita le sue funzioni nel rispetto del principio di collegialità che permea tutto il Partito;  esprime la linea politica regionale e nazionale.
2. Il Coordinatore Regionale è eletto per acclamazione ovvero, in caso di pluralità di candidature, a scrutinio segreto, con preferenza unica e a maggioranza assoluta dei votanti, dalla Assemblea Regionale  nel suo interno,  fra coloro i quali, iscritti da almeno 24 mesi all'Italia dei Valori,  40 giorni prima della data fissata per tale Assemblea, abbiano inviato al Coordinatore Regionale ed ai Coordinatori provinciali la propria mozione che  dovrà essere immediatamente divulgata nei 10 giorni successivi,  e   pubblicata   sul sito internet regionale del partito.
3.  L'eventuale ballottaggio sarà limitato ai due candidati più votati.
4. Le suddette mozioni, affinché si traducano in valide candidature, devono essere controfirmate da almeno il 20% dei votanti in Assemblea.
5.    Il Coordinatore regionale ha i seguenti compiti istituzionali:
   a.  Attua le linee politiche dell'Assemblea e del Coordinamento regionale, convoca quest’ultimo  e ne coordina le attività, vigila che i rappresentanti del partito seguano le linee politiche stabilite in sede assembleare.
   b.  Rappresenta il partito regionale nelle attività, nelle istanze e nelle assemblee nazionali dell’Italia dei valori, ed è depositario del simbolo ufficiale del Partito Italia dei valori.
  c.   Presenta all’Assemblea Regionale, almeno una volta all’anno, una relazione sulla attività svolta dal Partito in Sardegna, sia in ordine ai risultati conseguiti,  sia in ordine al perseguimento delle finalità contenute nello Statuto.
  d.  Nomina il segretario del Coordinamento fra i componenti dello stesso.
  f.  Convoca almeno una volta all'anno l'Assemblea Regionale ed almeno quattro volte all’anno la conferenza dei Coordinatori provinciali, con compiti di natura organizzativa.
  g. Vigila sull’andamento dei coordinamenti provinciali impartendo suggerimenti o, in caso di accertate violazioni o omissioni, ponendo in essere le opportune azioni, ivi compresa la convocazione d’ autorità del coordinamento provinciale;
   h.  Mantiene i rapporti con gli altri partiti e le forze politiche, sociali, culturali.
   i.   Promuove la presenza e l’immagine del Partito anche al fine dell’incremento dei consensi e delle adesioni ad esso.
6. La durata della carica è triennale e viene esercitata fino al rinnovo della stessa da parte dell’Assemblea regionale.
7. Qualora  il Coordinatore  regionale, per qualunque motivo, non possa espletare le sue funzioni,  le stesse vengono assunte dal vice-Coordinatore il quale, entro 15 giorni,  convoca l’Assemblea per l’ elezione del nuovo Coordinatore.

Art. 10 -  CESSAZIONE DELLA CARICA DEL COORDINATORE REGIONALE


1. Il Coordinatore Regionale cessa dalla carica  per scadenza del mandato non rinnovato, per impedimento permanente o per dimissioni. Le dimissioni devono essere accettate o rigettate da almeno la metà più uno  dei membri del Coordinamento regionale, convocato dal Vice Coordinatore regionale, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza che il Coordinamento si sia pronunciato, le stesse devono intendersi accolte. Qualora le dimissioni vengano respinte, si intendono accolte se ripresentate una seconda volta.
2.Il Coordinatore Regionale cessa dalla carica qualora l'Assemblea Regionale approvi una mozione di sfiducia con voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno la metà dei componenti l'Assemblea Regionale al Presidente del Collegio Regionale di Garanzia, il quale convoca l’ Assemblea medesima entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta.
3. Il Presidente del Collegio Regionale di Garanzia, in seguito alla cessazione dalla carica del Coordinatore Regionale, qualora il vice-Coordinatore non convochi l’Assemblea entro 15 giorni dall’evento definitivo, provvede, senza indugio, secondo la ordinaria procedura,  per l'elezione del Coordinatore stesso.

Art. 11 –  Il COORDINAMENTO REGIONALE


1. Il Coordinamento Regionale è composto da :  il Coordinatore regionale, il vice-Coordinatore regionale,  i Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Tesoriere, il Responsabile regionale dell’organizzazione,  i Coordinatori provinciali; partecipano di diritto anche gli eletti nell’ Assembla regionale e in quelle provinciali, la cui elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti. 
2. Dura in carica tre anni e la relativa funzione viene esercitata fino al rinnovo della stessa da parte dell’Assemblea regionale.
3. Esso svolge le seguenti funzioni:
   a. Interpreta ed applica la linea politica espressa dall'Assemblea Regionale e dalla sede centrale del Partito nazionale ed assume tutte le decisioni operative conseguenti.
   b. Viene sentito dagli eletti a livello nazionale, regionale o amministrativo per tutte le questioni di rilevanza politica e suggerisce la loro possibile linea di condotta.
   c. Decide con provvedimento motivato, la decadenza  e l’espulsione degli iscritti ex art. 3  comma 16, comunicando le decisioni finali del Collegio Regionale di Garanzia agli interessati.
   d. Elegge il vice Coordinatore regionale su proposta del Coordinatore regionale
   e.  Nomina, quando necessari, i commissari per i coordinamenti cittadini e provinciali.

4. Fornisce il proprio parere in caso si rilevi la necessità di procedere alla sostituzione o alla surroga di un membro dell'Esecutivo.
5. Fissa le quote annue di iscrizione degli iscritti ordinari e dei sostenitori.

6. Approva il rendiconto annuo ed il bilancio preventivo  predisposti dal Tesoriere, da presentarsi in Assemblea Regionale.
7. Delibera sulla costituzione delle Associazioni di base su proposta dei Coordinamenti provinciali o d’ufficio.
8. Assume le deliberazioni necessarie a rendere esecutivi i giudizi, non più suscettibili di impugnazione,  espressi dal Collegio Regionale di Garanzia e quelli,  eventuali, del Collegio Nazionale in sede di impugnazione, nei rapporti tra gli iscritti e tra gli iscritti e gli Organi del Partito
9. Qualora il Coordinamento Regionale non concordi sulla decisione assunta dal Collegio Regionale di Garanzia se riguardante un Organo del partito,  rinvia il provvedimento del Collegio, con parere motivato e procedura d'urgenza, allo stesso  Collegio  per il riesame.
10. Se il Collegio Regionale di Garanzia conferma il suo provvedimento  il caso viene rimesso al Collegio Nazionale di Garanzia.
11. Nessun intervento nel merito può effettuare il Coordinamento Regionale, per le decisioni tra gli iscritti, la cui impugnazione deve esser lasciata al potere dispositivo delle parti private.
12. Ai fini di una migliore organizzazione e corresponsabilizzazione, il Coordinamento Regionale attribuisce le seguenti funzioni:
   a.. Responsabile regionale dell’organizzazione
   b.  Addetto alla comunicazione esterna  ed ai rapporti con la stampa;
   c. Responsabile Internet;
   d. Responsabile eventi;
   e. Responsabile aree tematiche;
   f. Altre eventuali funzioni.

13. Il Coordinamento Regionale può inoltre istituire Gruppi di Studio operanti in materia di diritti civili, politiche culturali o comunque temi specifici che meritino un approfondimento e può valersi di consulenti esperti su particolari temi.
14. Il Coordinamento Regionale è presieduto dal Coordinatore Regionale e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni è determinante il voto del Coordinatore Regionale.
15.Il Coordinamento Regionale è convocato dal Coordinatore Regionale e si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi ed è valido con la partecipazione della metà più uno dei componenti.
16.Il Segretario provvede a redigere il verbale delle sedute del Coordinamento Regionale.
17. Il Coordinamento Regionale ha la facoltà di provvedere alla surroga dei membri dimissionari, fino alla nomina definitiva da parte della prima riunione dell'Assemblea competente all’elezione.
18. Il Coordinamento, a maggioranza assoluta dei presenti, può proporre all’Assemblea regionale, mediante mozione di sfiducia motivata, la revoca dall’incarico del Coordinatore regionale.
L’Assemblea decide a maggioranza assoluta dei presenti se confermare la fiducia , nominare un altro coordinatore o convocare un congresso straordinario.
19. Il Coordinamento regionale, di concerto con i Coordinamenti provinciali, emana regolamenti e indicazioni per il buon funzionamento ed il coordinamento del partito a livello provinciale.

Art. 12 -  IL TESORIERE


1. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea Regionale, che lo sceglie, a scrutinio segreto, tra tutti gli iscritti che abbiano presentato la propria candidatura almeno due settimane prima della data del Congresso ed abbiano ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Garanti .
 2. Gestisce, nel pieno rispetto delle norme di trasparenza contabile e di finanziamento pubblico dei partiti, il patrimonio   del Partito.  Agisce in sintonia con il Coordinatore e con il Coordinamento Regionale del quale  fa parte. In caso di parere contrario circa le spese, il parere negativo deve essere registrato e l’Esecutivo Regionale si assume la responsabilità della decisione. Risponde della ammissibilità dei rimborsi spese.
3. Ha ampia ed autonoma facoltà relativa all’apertura e alla chiusura di conti correnti bancari e postali e per tutte le operazioni bancarie, escluse eventuali fideiussioni per le quali deve essere autorizzato dal Coordinamento Regionale.
4. Richiede rimborsi di spese elettorali alle competenti autorità laddove tale compito non rientri nelle attribuzioni del Tesoriere Nazionale.
5. Cura la tenuta di un apposito registro in cui sono annotate le contribuzioni, di cui rilascia, a richiesta, ricevuta  fermo restando che i versamenti siano documentati da ricevute bancarie o postali, e le uscite del Partito.
6. Presenta annualmente all'Assemblea regionale ordinaria ai fini di approvazione una relazione contabile amministrativa redatta di concerto con il Coordinatore Regionale e con il Collegio dei Revisori Contabili.
7.   Il Tesoriere dura in carica tre anni ma decade alla scadenza del Coordinamento Regionale;  resta in carica fino al rinnovo dello stesso da parte dell’Assemblea Regionale.
 8. In caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti, ma qualora il Coordinamento Regionale lo ritenga necessario e/o opportuno, si procederà ad elezioni suppletive. In caso di impossibilità di subentro il Coordinamento regionale può procedere alla cooptazione, che ha valore fino all’Assemblea di rinnovo degli organi.
9. Le assegnazione di dotazioni economiche alle sedi periferiche, e comunque qualsiasi impegno di spesa, può essere effettuato soltanto se previsto nel bilancio.

Art. 13  - L’ESECUTIVO REGIONALE


1. L’Esecutivo regionale è costituito da :
   a.. Il Coordinatore regionale;
   b.  Il vice –Coordinatore regionale;
   c.  I Coordinatori provinciali;
   d.  Il Tesoriere regionale.

2. L’Esecutivo regionale esegue le delibere del coordinamento regionale riguardanti gli indirizzi politici, delibera in merito agli aspetti organizzativi, gestisce i rapporti con partiti e/o movimenti, tramite il Coordinatore regionale, il Vice Coordinatore regionale o uno dei suoi componenti, di volta in volta delegato dal Coordinatore Regionale, redige un piano operativo di lavoro nella regione e predispone le liste per le elezioni  regionali, trasmettendole agli organismi nazionali del Partito.

Art.  14 -  DIPARTIMENTO GIOVANI


1.Viene costituito il Dipartimento giovani dell’IDV – GIV che fa riferimento allo statuto della associazione “Giovani dell’Italia dei Valori”, registrato a Milano il 27/05/2004.

Art.  15 -  DIPARTIMENTO DONNE


1.Viene costituito il Dipartimento donne  dell’IDV  come luogo di elaborazione e proposta politica sulle tematiche relative alle pari opportunità e rappresentatività politica, dotato di un regolamento approntato dalle iscritte regionali ed approvato dal Coordinamento regionale. Viene inoltre stabilito che in ogni organismo del partito dovrà essere prevista una presenza proporzionale delle donne, non inferiore comunque al 40% dei componenti.
2.  Gli organi dirigenti e le organizzazioni del partito attuano tutte le iniziative necessarie per il superamento della divisione di genere nell’attività politica, promuovendo azioni positive, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e  51 della Costituzione italiana.
3. Nelle scelte di candidature, nelle delegazioni ai congressi, negli organi dirigenti del partito ad ogni livello, considerati in ogni formazione sia elettiva che di cooptazione, donne e uomini iscritte/i al partito e attiviste/i di provata partecipazione, devono essere presenti in misura non inferiore ad 1/3 del totale.
4. Le iscritte possono dar vita, coordinandosi  nell’area tematica per le Pari Opportunità, al D.P.O. regionale,  che elegge al suo interno la Consulta femminile, organo di valenza tematica e politica che a sua volta si coordina,anche in rete telematica, con la Consulta nazionale delle Donne IDV,  con il DPO -  IDV nazionale, e le consulte Donne di ogni regione. Nell’ambito del DPO Regionale e Consulta donne, in accordo con i Coordinatori regionali, provinciali e cittadini del partito, vengono scelte le rappresentanti per le pari Opportunità IdV in tutti gli organismi istituzionali quali: La Consulta/Comitato femminile degli Enti regionali di appartenenza; la Consulta femminile della Provincia, La Consulta femminile del Comune, e ogni altro organismo in cui le donne siano riunite in Consulte o Comitati che preveda l’adesione e partecipazione dei partiti.
5. Le iscritte e attiviste componenti del DPO-IDV regionale, possono dar vita a forme di attività autonome e differenziate che interagiscono con gli organismi partitici al fine di organizzare, promuovere le pari opportunità e la partecipazione delle donne alla politica. Possono a tal fine interagire con non iscritte, con associazioni e referenti culturali, per l’organizzazione di eventi, manifestazioni, corsi di formazione, e altre modalità di partecipazione alla politica.
6. L’attività del Dipartimento donne e degli altri organismi si ispira ai principi generali di azione politica nazionali e regionali e deve essere svolta sulla base di una proposta approvata dal Coordinamento regionale.
7. Il Coordinamento regionale determina le modalità di elezione per la prima volta dell’organismo di coordinamento del Dipartimento, che prevedono l’elezione di almeno un componente per provincia e di altro componente per ogni segmento aggiuntivo a 30 iscritte. Esso elegge al proprio interno la coordinatrice del Dipartimento.

Art. 16  - ORGANI PROVINCIALI


1. Sono organi provinciali:
  - l’Assemblea provinciale;
  - il Coordinamento provinciale;
  - il Coordinatore provinciale;
  - l’Esecutivo provinciale;
  - il Tesoriere provinciale.

Art. 17 -  L’ASSEMBLEA PROVINCIALE


1. Gli iscritti di ogni provincia costituiscono l’Assemblea Provinciale, che determina le linee generali della politica del partito nel territorio; ogni tre anni, in sede congressuale prima del Congresso Regionale, essa elegge i Coordinamenti provinciali, costituiti da un numero di componenti variabile tra 15 e 25, il Coordinatore provinciale e i delegati al Congresso regionale.
2. La convocazione  dell’Assemblea deve avvenire  nel rispetto delle  modalità dell’art. 8, comma 6. Si osservano altresì  le altre disposizioni dello stesso articolo, in quanto applicabili.
3. E’ convocata e presieduta dal Coordinatore provinciale o da un suo delegato, o in difetto, da un delegato del Coordinatore Regionale.
4. Quando l’Assemblea deve procedere alle elezioni è convocata dal Coordinatore provinciale uscente  ovvero, ai sensi del comma che precede,  dal Coordinatore regionale.
5. Copia del  verbale relativo deve essere trasmesso al Coordinamento Regionale per l’omologa delle nomine.

Art. 18 -  I COORDINAMENTI PROVINCIALI


1. I Coordinamenti Provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia.
2. I componenti il  Coordinamento Provinciale sono eletti dall'Assemblea degli iscritti della Provincia con voto limitato fino ai 2/3 dei componenti lo stesso Coordinamento.
3.  Al Coordinamento provinciale partecipano di diritto con voto consultivo i consiglieri comunali, provinciali e regionali ed i Parlamentari nazionali ed europei eletti nella circoscrizione provinciale, il coordinatore del comune capoluogo di Provincia ed i coordinatori cittadini dei centri con oltre 20 iscritti che già non facciano parte degli stessi organi
4. Il Coordinamento provinciale elegge nel suo interno l’Esecutivo provinciale in ragione di un terzo dei suoi componenti e comunque in numero non inferiore a tre, compreso il Coordinatore che ne fa parte di diritto,  ed  il Tesoriere.
5. Nell'ambito del coordinamento provinciale possono essere individuate specifiche competenze ed istituite le stesse funzioni di cui al comma 12 dell’ art. 11, da attribuire a singoli membri.
6. Il Coordinamento provinciale indica ed attua la linea politica decisa dall’Assemblea determinando le linee di indirizzo politico nella provincia; sentito il parere del Coordinamento Regionale approva  le liste alle elezioni provinciali e comunali; propone al Coordinamento regionale le liste delle elezioni regionali su base provinciale; dirige l'attività organizzativa ed amministrativa del Partito nella provincia; conclude accordi con i soggetti collettivi presenti nella provincia, nel rispetto delle indicazioni degli organi regionali;  approva il rendiconto consuntivo provinciale ed il bilancio preventivo.
7.    Il Coordinamento provinciale ha la facoltà di provvedere alla surroga dei membri dimissionari, fino alla nomina definitiva da parte della prima riunione dell'Assemblea provinciale.
8. Il Coordinamento provinciale, a maggioranza assoluta, può proporre all’Assemblea provinciale, mediante mozione di sfiducia motivata, la revoca dall’incarico del Coordinatore provinciale. L’Assemblea decide a maggioranza assoluta se confermare la fiducia o nominare un altro coordinatore.

Art. 19 -  IL COORDINATORE PROVINCIALE


1. Il Coordinatore provinciale rappresenta la sintesi e l'unità del partito nella provincia e ne promuove l'attività secondo le direttive e i deliberati degli organi provinciali, nel rispetto delle indicazioni degli organi sovraordinati
2. Il Coordinatore provinciale è eletto con preferenza unica e con maggioranza assoluta dall’Assemblea degli iscritti della provincia, al primo scrutinio; con  maggioranza relativa al secondo.    
3. La carica ha la durata di tre anni e la relativa funzione viene esercitata fino al rinnovo della stessa da parte dell’Assemblea Provinciale.
4. Il Coordinatore provinciale cessa dalla carica secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 10.

Art. 20 – IL TESORIERE PROVINCIALE


1. Il Tesoriere provinciale ha la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito  a livello provinciale.
2. Compie, in conformità delle decisioni adottate dal Coordinamento e dall’ Esecutivo Provinciale, tutti gli atti di amministrazione, d’intesa con il Coordinatore provinciale e sotto la supervisione del tesoriere regionale.
3. Predispone lo schema del rendiconto   consuntivo e concorre alla elaborazione del bilancio  preventivo.
4. I mezzi finanziari del Partito sono assicurati, a livello territoriale, dalle quote degli iscritti, secondo una ripartizione al 50% con le strutture regionali, dai contributi e finanziamenti, da beni acquistati con tali risorse in conformità alle vigenti leggi, da sottoscrizioni volontarie, dagli introiti di feste o altre iniziative.

Art. 21 -   L’ESECUTIVO PROVINCIALE


1. L’Esecutivo provinciale è composto dal Coordinatore Provinciale e dai componenti nominati dal Coordinamento provinciale medesimo in ragione di 1/3 fra gli eletti nel Coordinamento stesso.
2. L’Esecutivo provinciale esegue le delibere del coordinamento provinciale, gestisce i rapporti con partiti e/o movimenti tramite il Coordinatore provinciale o suo delegato, redige un piano operativo di lavoro nella provincia e predispone per l’approvazione del coordinamento provinciale le liste per le elezioni  provinciali, nonché, in assenza di coordinamento territoriale, le liste per le elezioni comunali.
3. Valuta le richieste di iscrizione al Partito, esprimendo, se opportuno, parere negativo.

Art. 22 - LE ASSOCIAZIONI DI BASE O CIRCOLI


1. Le Associazioni di base, o Circoli, concorrono, sul territorio comunale di competenza, al raggiungimento delle finalità statutarie attraverso l’attuazione del programma, alla promozione ed organizzazione di iniziative politiche e di propaganda, alla raccolta di adesioni con le relative quote di iscrizione. L'attività dei Circoli ha lo scopo di favorire l'incontro degli iscritti e simpatizzanti del luogo e di promuovere iniziative locali, ma non può discostarsi dalle indicazioni del Coordinamento provinciale, cui si dovranno fornire rendiconti di attività, né dai principi generali del Partito. Il Coordinamento Regionale, di concerto con gli organismi dirigenti provinciali, emana regolamenti e norme di funzionamento per le Associazioni di base.
2. Le Associazioni di base sono territoriali e tematiche (queste ultime anche senza riferimento ad un ambito territoriale).
3. Per la costituzione dell’Associazione di base è necessario un numero minimo di 20 iscritti ad Italia Dei Valori.
4. L’Associazione di base  o Circolo, elegge un Coordinatore, che è il responsabile politico della struttura territoriale; può nominare un Tesoriere, che sovrintende e cura l’attività amministrativa e di gestione ed un Segretario, che redige i verbali delle riunioni. La richiesta di istituzione di una nuova Associazione di Base deve essere istruita dai Coordinamenti provinciali ed inoltrata per l’autorizzazione al Coordinamento  regionale.
5. Qualora nello stesso Comune sia stata autorizzata dal Coordinamento provinciale la costituzione di più Associazioni di base, gli iscritti di tutte le Associazioni di base, riuniti in assemblea cittadina, partecipano all’elezione del  Coordinatore  cittadino il quale, d’intesa con gli Organi Statutari Regionali e Provinciali, coordina anche l’attività politica di tutte le Associazioni di base operanti sul territorio comunale.

Art. 23 -  IL COORDINATORE CITTADINO


1. Il Coordinatore cittadino  rappresenta la sintesi e l'unità del partito nel territorio comunale e ne promuove l'attività, concordata secondo le direttive e i deliberati degli organi provinciali.
2. E’ eletto con preferenza unica e con maggioranza assoluta dalla assemblea degli iscritti di ogni comune al primo scrutinio, a maggioranza relativa al secondo.
3. Presiede l’eventuale coordinamento cittadino, eletto dai circoli del comune e costituito con le regole del coordinamento provinciale (art. 18), e l’esecutivo con il quale, sentiti i circoli, predispone le liste elettorali.
4. Qualora in un comune risulti una pluralità di iscritti, il Coordinatore provinciale, d’ufficio o su richiesta di 1/3 degli iscritti, promuove l’assemblea cittadina per l’elezione del coordinatore e del coordinamento cittadino.

Art. 24 -   IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA


1.E’ composto da sette membri eletti dall’Assemblea Regionale ed è presieduto dal più anziano d’età fino all’elezione del suo Presidente, eletto nel suo interno, dura in carica tre anni e comunque fino all’elezione del nuovo Collegio di Garanzia da parte dell’Assemblea, che, a tal fine, deve essere convocata dal Coordinatore Regionale entro 30 giorni dalla scadenza. 
2.La carica di componente del Collegio Regionale di Garanzia, per tutta la durata dell’incarico, è incompatibile con altre cariche od incarichi nel partito, salvo quella di membro dei Dipartimenti Tematici e con un rapporto di parentela entro il secondo grado o di coniugio, tra componenti dell’organismo e  dirigenti del partito a livello regionale o di coordinatore provinciale.
3.Il Collegio adotta un proprio "Regolamento"  che deposita presso il  Coordinamento regionale. Nel regolamento sono stabilite le modalità di esercizio della propria attività di controllo e verifica, i procedimenti disciplinari e cautelari, le sanzioni e le garanzie dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio.
4.Il Collegio Regionale di garanzia ha i seguenti compiti:
   a.Elabora un Codice etico-comportamentale che sottopone all’approvazione del Coordinamento Regionale, e che, una volta approvato,  diventa  vincolante per tutti gli iscritti.
   b.Esamina , ed eventualmente censura, qualunque comportamento posto in essere in violazione delle norme del presente Statuto.
   c.Dirime collegialmente tutte le controversie inerenti l’organizzazione e le attività degli iscritti  insorgenti tra gli stessi  e tra questi e gli Organi Statutari.
   d.Esprime il  parere consultivo, se richiesto da organi statutari, sulla ammissibilità alle candidature degli iscritti  e delibera sulla accettazione delle iscrizioni nei casi controversi.

5.E’ istituito all’interno del Collegio Regionale dei Garanti un Osservatorio per il rispetto della norma antidiscriminatoria, nonché dell’art. 3 della legge 03.06.99 n. 157, che ha stabilito  norme in materia di rimborso delle spese elettorali.
6.Le decisioni  del Collegio Regionale, da emettersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono impugnabili entro i trenta giorni successivi alla comunicazione innanzi al Collegio Nazionale di Garanzia.

Art. 25 –  IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI


1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea regionale.
2.  La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica elettiva o interna al partito ed è gratuita. A tal fine le persone elette rilasciano una dichiarazione liberatoria.
3. I revisori dei conti decadono ad ogni scadenza di Coordinamento regionale.
4. Nell'ambito del Collegio essi eleggono un presidente.
5.  Predispongono una relazione, in occasione della approvazione da parte dell’ Assemblea Regionale, dei bilanci presentati dal Tesoriere e dal Coordinamento regionale.
Rimangono in carica fino all’insediamento dei nuovi revisori.

Art. 26 -  FINANZE E PATRIMONIO


1. Il Coordinamento Regionale risponde, con il  patrimonio sociale, dei debiti e delle obbligazioni assunte e conseguenti alle legittime deliberazioni adottate dagli organi statutari.
2. Il fondo patrimoniale del Coordinamento Regionale è costituito dai proventi delle quote di iscrizione annuali e  dai proventi delle iniziative sociali che non discendano comunque da operazioni commerciali, nonché da:
   a.  contributi elargiti dal Partito nazionale,
   b.  proventi di beni mobili ed immobili di proprietà del Partito,
   c.  contributi legali, ordinari e straordinari, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri,
   d.  erogazioni e lasciti previsti dalla legge,
   e.  finanziamenti e rimborsi pubblici e privati di legge,
   f.  eventuali contributi,
   g. fondo di riserva. e  ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.


3. L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Tesoriere redige il conto consuntivo relativo alle entrate e alle spese sostenute, il bilancio  di previsione per l’anno successivo ed il conto patrimoniale dal quale risultino i cespiti patrimoniali in essere, nonché i crediti ed i debiti alla data di chiusura dell’esercizio sociale, e trasmette i documenti contabili al Coordinatore Regionale.
4. Il Coordinamento Regionale, secondo la vigente normativa fiscale :
   a. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale pervenuti durante la vita del Partito regionale, salvo che nei casi previsti dalla legge;
   b. In caso di scioglimento del Partito a livello regionale,  il Coordinamento regionale preventivamente alla dichiarazione di scioglimento, devolve il  patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o di beneficenza ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
5. E’ preciso dovere di ogni iscritto eletto ad una carica politica retribuita,  ovvero nominato quale rappresentante del Partito a qualsivoglia funzione di carattere pubblico e di qualsiasi livello, che percepisca emolumenti o compensi di sorta, globalmente considerati, contribuire economicamente al funzionamento    del Partito  stesso, versando all’atto della percezione alla Tesoreria regionale, secondo quanto appresso indicato per le seguenti somme:
- nulla è dovuto per un importo annuo complessivo fino ad €. 7.000,00 ,
- sull’intera somma percepita e fino al limite €. 14.000,00, è dovuta la percentuale del 5 %,
- sull’intera somma percepita e fino al limite €. 40.000,00, è dovuta la percentuale del 10 %,
- sull’intera somma percepita oltre  €.. 40.000,00, è dovuta la percentuale del 20 %,
I Consiglieri regionali  e i Parlamentari nazionali ed europei devono versare sull’intera somma percepita,   un contributo  in misura non inferiore al  25%.
6. Gli iscritti indicati al punto 5 che precede sono tenuti a presentare, ogni anno, alla Tesoreria Regionale, una dichiarazione sul proprio onore relativa agli importi percepiti.
7.Il mancato rispetto della presente norma costituisce grave violazione statutaria.
8.Nessun contributo è dovuto dal partito regionale per le spese elettorali dei singoli candidati.

Art. 27 –  CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA


1. In caso di modifica dello Statuto nazionale del Partito “Italia dei Valori-Lista Di Pietro”, il Coordinamento Regionale provvederà, su proposta del Coordinatore Regionale, ad adeguare il presente Statuto. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto supplisce lo Statuto nazionale vigente, secondo le procedure contenute nello stesso.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono soggetti all’approvazione del competente organismo della sede nazionale del Partito, che può apportare modifiche al fine di renderlo coerente con lo Statuto, le direttive e gli orientamenti nazionali del Partito. Lo Statuto si intende vigente con l’approvazione o con le modifiche decise dal predetto organismo nazionale.

Art. 28 -  DISPOSIZIONI TRANSITORIE


1. Conservano l’incarico di Coordinatore Regionale, di vice Coordinatore Regionale e di Coordinatori Provinciali gli eletti dal Congresso  regionale del 19 febbraio 2006 e dai Congressi provinciali dei giorni 7,14,21,22 gennaio 2006 e dei giorni 4,11,12 febbraio 2006, i cui verbali sono depositati presso la sede del Partito di Cagliari.
2. Vengono altresì confermate le altre cariche direttive elettive scaturite dalle predette assemblee, compresa quella del Collegio Regionale di Garanzia.
3. Gli incarichi di cui sopra sono conservati per tre anni, a decorrere dal 19 febbraio 2006 e fino al loro rinnovo.
4. Novanta giorni prima dello scadere del triennio, il Coordinatore regionale provvederà a convocare le assemblee per il rinnovo degli incarichi osservando la procedura di cui all’articolo 8, commi 8 e 16 .
5. Il presente Statuto, in sede di prima applicazione, è adottato dal Coordinamento regionale in carica, che provvede anche a nominare il Collegio dei Revisori dei conti fino alla data di scadenza degli altri Organi statutari, ed entra in vigore dopo l’approvazione da parte dei competenti Organi nazionali.
6. Entrano in vigore, a norma di statuto nazionale  le modifiche e le integrazioni eventualmente apportate o che saranno operate dal Presidente Nazionale o dall'Esecutivo Nazionale. 

Ultimo aggiornamento ( Monday 02 June 2008 )
 
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